Gli
Speciali del
SANTALESSANDRO
Supplemento
al foglio quindicinale del Collegio Sant'Alessandro. Via Garibaldi 3, 24122
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responsabile: Emilia Denti. Direttore editoriale: Monica Grassi. Segretario di
redazione: Eugenio Donadoni. Fuori commercio. Edizione Internet al sito:
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A cura del prof. Eugenio Donadoni
Statuto dei lavoratori
Il 14 maggio 1970 la Camera approvava la legge n. 300 conosciuta più comunemente
come "Statuto dei diritti dei lavoratori". Erano presenti 352 deputati su 630,
217 votarono a favore, 135 si astennero, non ci fu nessun voto contrario. Si
tratta del più importante testo normativo, dopo la Costituzione, sui diritti dei
lavoratori e veniva approvato dopo un lungo periodo di lotte sindacali culminate
col rinnovo dei contrattivi collettivi nazionali dell'autunno del 1969. Lo
Statuto tutela in particolare il diritto dei lavoratori, nelle aziende con più
di 15 dipendenti, di darsi dei rappresentanti sindacali. L'articolo 18 impone
l'obbligo della riassunzione per il lavoratore licenziato ingiustamente.
Due appunti sul referendum del 2000
Il governo sostiene che le modifiche all'art. 18 porteranno più occupazione,
mentre i sindacati parlano di un attacco ai diritti fondamentali dei lavoratori.
Per fare chiarezza sul dibattito può forse essere di utilità fare un paio
considerazioni in margine al referendum del 2000 con il quale i Radicali si
proponevano di eliminare (non di modificare) l'art. 18, con l'intento di
favorire una maggiore occupazione. La Corte Costituzionale, chiamata a decidere
sull'ammissibilità di quel referendum, ne sentenziò la liceità. Risulta quindi
poco fondata la tesi di coloro che parlano dell'articolo 18 come di un diritto
fondamentale. Si sa poi come è andata a finire. Il referendum è stato invalidato
perché non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto (solo il
32,5%). È però sintomatico che la maggioranza dei votanti (66,6%) ha detto no
alla cancellazione dell'art. 18. E questo la dice lunga su come la pensano (o la
pensavano) gli italiani sull'argomento, nonostante la buona volontà di Radicali
e governo in tema di piena occupazione.
Quando il Governo può fare le leggi
Il
governo ha chiesto al parlamento una delega per la modifica dell'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori.
Cos'è una delega?
È una legge con la quale il parlamento delega cioè trasferisce al governo il
potere legislativo.
Ma il potere legislativo non spetta solo al Parlamento?
Sì, infatti la delega è solo temporanea (in questo caso un anno), limitata ad
uno specifico campo di applicazione (l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e
subordinata al rispetto di criteri direttivi (vedi "Le modifiche proposte dal
governo").
Ottenuta la delega al governo cosa resta da fare?
Deve attuare la delega emanando dei decreti legislativi che hanno il valore di
una legge approvata dal parlamento.
Il governo non ha più obblighi nei confronti del parlamento?
Ha l'obbligo di presentare alle competenti commissioni parlamentari uno schema
dei decreti legislativi perché venga verificato il rispetto dei criteri
direttivi stabiliti dalla legge delega.
Quando il governo ricorre alla legge delega?
Di solito quando si tratta di legiferare su una materia particolarmente tecnica,
come è avvenuto per le recenti modifiche apportate al codice della strada.
Oppure...
Oppure?
Oppure, come nel caso dell'art. 18, quando vuole procedere in modo più spedito e
mettersi al riparo da eventuali infortuni parlamentari.
Quando si può licenziare un lavoratore
Un
lavoratore può essere licenziato?
Sì, ma solo per una giusta causa o per un giustificato motivo.
Qual è una giusta causa?
Sono, ad esempio, le violenze o le minacce nei confronti dei colleghi o dei
superiori, il furto, il danneggiamento doloso degli impianti aziendali.
Qual è un giustificato motivo?
Possono essere i ritardi sistematici nel presentarsi al lavoro oppure la
violazione del segreto d'ufficio.
Cosa può fare un lavoratore se ritiene di essere stato licenziato ingiustamente?
Può ricorre al giudice del lavoro il quale, verificato che il licenziamento è
ingiustificato, impone al datore di lavoro di riassumerlo, pagandogli inoltre
una risarcimento finanziario (partendo da un minimo di 5 mensilità). Sempre che
lavori in una ditta con più di 15 dipendenti. Questo prevede l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori.
Ma se il datore di lavoro non lo vuole più in azienda?
Può anche lasciarlo a casa, ma deve comunque corrispondergli lo stipendio.
E se fosse il lavoratore a non voler più tornare in azienda?
In questo caso può pattuire con il datore di lavoro un risarcimento finanziario
fino a un massimo di 15 mensilità.
Se il lavoratore licenziato ingiustamente è impiegato in un'azienda che non ha
più di 15 dipendenti?
In questo caso il giudice, verificato che il licenziamento è ingiustificato, non
può obbligare il datore di lavoro a riassumerlo, ma lo può condannare a
corrispondergli un risarcimento finanziario fino a un massimo di 6 mensilità.
Le modifiche proposte dal Governo
É
vero che il governo vuole abolire l'art. 18?
No. Vuole solo modificarlo in parte.
Le modifiche riguardano i lavoratori attualmente in servizio?
No. Riguardano solo alcune categorie di lavoratori che verranno assunti in
futuro.
Le modifiche saranno definitive?
No. Avranno la durata di quattro anni e verranno prorogate solo se avranno avuto
degli influssi benefici sull'occupazione.
In che modo la modifica dell'art. 18 può favorire l'occupazione?
Ci sono ditte con 14 o 15 dipendenti che avrebbero bisogno di assumere nuovi
lavoratori, ma non lo fanno perché superando la soglia dei 15 dipendenti
sarebbero sottoposte all'art. 18. Vale a dire che tutti i dipendenti potrebbero
essere licenziati solo per giusta causa o giustificato motivo. Oppure aggirano
l'ostacolo assumendo dei lavoratori in nero. Per facilitare le assunzioni da
parte di queste imprese e per indurle a mettere a libro paga i lavoratori in
nero, il governo propone che le piccole ditte che assumono nuovi dipendenti
anche se superano il numero 15 non saranno sottoposte all'art. 18.
In sostanza come può essere riassunta la filosofia del governo?
In sostanza il governo sembra fare questo ragionamento: meglio un posto di
lavoro anche se meno garantito piuttosto che la garanzia di restare disoccupati.
I lavoratori così assunti resterebbero senza alcuna tutela?
No. Perché resterebbe sempre in vigore un'altra norma che punisce il datore che
licenzia ingiustamente condannandolo ad un risarcimento finanziario da
corrispondere al lavoratore licenziato.
A favore dell'articolo 18
Sull’art. 18 si è aperto nel nostro paese una durissima diatriba che sta
portando tutti quanti verso uno scontro inaudito e sicuramente sproporzionato.
Ribadire le ragioni del sindacato può essere utile a comprendere meglio quanto
accade. Il mercato del lavoro è attraversato da profondi cambiamenti, tra i
quali anche un forte aumento della flessibilità. Non vediamo la ragione di un
ulteriore precarizzazione.
Anche se la proposta del Governo prevede un periodo sperimentale, non da meno si
pensa di sospendere ciò che i lavoratori considerano un diritto intangibile in
quanto difende il valore della persona, prima ancora che un contratto. La stessa
UE ha sancito, nel 2000 a Nizza, il diritto alla tutela contro ogni
licenziamento ingiustificato.
Eliminare un diritto non aiuterà né l’emersione del lavoro nero (emergere per
essere licenziati?) né la crescita delle aziende più piccole che hanno, nella
ridotta dimensione, la loro specificità. Come l’occupazione non cresce senza
investimenti e sviluppo, così la disoccupazione al Sud non si ridurrà con la
restrizione dei diritti sindacali.
Colmare questi ritardi, creare una rete di protezione per i giovani in
flessibilità e per i lavoratori che sono espulsi dal sistema produttivo è
compito del sindacato e per questo abbiamo accettato di trattare con il governo
sul libro bianco nell’autunno del 2001. Libro che non conteneva l’eliminazione
dell’art. 18.
Da qui può riprendere una trattativa utile per il paese cui il sindacato non si
sottrarrà di certo.
Sergio Manzoni Segretario Cisl di Bergamo
Contro l'articolo 18
Confindustria considera la proposta di modifica dell'art. 18 della L. n.
300/1970, inserita nella delega al Governo in materia di mercato del lavoro, un
tentativo apprezzabile di ovviare ad una anomalia legislativa che caratterizza
unicamente la normativa italiana, consentendo al lavoratore, licenziato in
carenza di giusta causa o giustificato motivo, il reintegro "forzato" in azienda.Il
disegno di legge prevede una sperimentazione quadriennale, prorogabile, limitata
ad alcune fattispecie molto particolari, ma può costituire il primo intervento
di modifica di una disposizione datata e lontana dalle attuali esigenze di
flessibilità del sistema produttivo. Il superamento di sistemi sanzionatori
oramai inadeguati alle condizioni di mercato favorirebbe invece, secondo
Confindustria, la propensione delle aziende ad assumere personale, con effetti
benefici sull'occupazione.
Stefano MalandriniUnione Industriali di Bergamo
Sciopero generale
Contro l'intenzione del governo di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i sindacati confederali Cgil Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di otto ore per martedì 16 aprile. Nel caso che il governo proseguisse nel suo progetto, i sindacati hanno già annunciato che ricorreranno al referendum. I lavoratori italiani sono 21.644.000, di questi sono iscritti ai sindacati confederali 11.235.215: Cgil 5.402.408, Cisl 4.083.996, Uil 1.796.746.
Articolo 10 del disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro.
Cdm 14.3.2002
Articolo 10
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a
sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato)
1. Ai
fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni
a tempo indeterminato, il Governo è delegato [1]
ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via
sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico
del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[2], prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento
discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300 [3], e successive modificazioni, licenziamento
della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1
e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o
maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile;
b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la
possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano
occupazionale;
c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso
e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla
crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei
dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;
d) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti
di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo
indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo
giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente
lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici
economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel
frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del
trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento
allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b).