Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare,
l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo
193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14,
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli
scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli
esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di
recupero;
Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Considerato che la valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli
apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese;
Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata
risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso
scolastico;
Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno
scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore
responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso
formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di
preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno
scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del
proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno
dell’indirizzo seguito;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto
giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di regolazione
del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa;
Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a
tale più efficace applicazione;
Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell’adunanza plenaria del 21/09/07:
DECRETA
Art. 1
Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007,
costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi,
interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato
insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.
Art. 2
Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di
tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza,
verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi
dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.
Art. 3
Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere
adottata, - anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del
13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi
formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di
attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola,ai sensi della vigente
disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici
bisogni formativi di ciascuno studente.
In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di
recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito
formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi
Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività
programmate.
Art. 4
Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.
Art. 5
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato
giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio
finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe,
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha
raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno
scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la
relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole,
debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle
verifiche di cui al comma precedente..
Art. 6
A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di
riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione
del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla
frequenza della classe successiva.
Art 7
Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del
terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del
punteggio di credito scolastico.
Art. 8
Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad
applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.
A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello
scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più
discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi
entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una
valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Art. 9
Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e
di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con
Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione.
Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono
effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.
Art. 10
I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di
recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione
nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi
confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che
verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del
Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti.
Art. 11
Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma
1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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